Tutela consumatori, Parlamento Ue: diritti più chiari per acquisto contenuti digitali

Più protezione quando si scaricano app, video e musica online e quando si fanno acquisti, sia in Rete che offline. Il Parlamento europeo ha approvato ieri nuove regole che promettono di proteggere meglio i consumatori che acquistano un prodotto online o in negozio, o che scaricano giochi e musica. Sono previsti diritti più chiari per l’acquisto di contenuti digitali, rimedi in caso di prodotti difettosi (con l’onere della prova invertito, non più sulle spalle del consumatore) e una copertura di queste garanzie anche per i prodotti smart, quali frigoriferi intelligenti, smartphone e tv.

 

Le due direttive approvate ieri a larga maggioranza saranno ora sottoposte all’approvazione formale del Consiglio. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.

La prima riguarda una migliore protezione del consumatore che scarica musica, video e app. In base alle norme sui contenuti digitali, chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà maggiormente protetto nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso – spiega il Parlamento europeo – Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.

 

Se non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un arco di tempo ragionale, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorniSe un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell’onere della prova). Per le forniture continue, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto. La garanzia per forniture una tantum non può essere inferiore a due anni, per le forniture continue deve applicarsi per tutta la durata del contratto.

 

La seconda direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti e servizi acquistati sia online che offline, sia che il consumatore compri un elettrodomestico, un giocattolo o un computer online sia che li compri al banco di un negozio locale. Il commerciante sarà responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto (gli Stati membri possono, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già concesso in alcuni Paesi). L’inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni. La normativa copre anche prodotti con elementi digitali come orologi connessi, smartphone, televisori: i consumatori che li comprano avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.

 

Fonte: Helpconsumatori