Trasporti

Che cos’è la procedura di conciliazione?

E’ una opportunità per risolvere in via stragiudiziale alcune tipologie di controversie tra gli utenti del servizio trasporti, rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori, e le società di trasporto competenti.

Quali sono le tematiche oggetto di conciliazione?

Si può accedere alla conciliazione limitatamente ad alcune tipologie di controversie. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto lesioni o danni fisici.

  • relativi a viaggi, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano di lunga e media percorrenza .

Come si accede alla conciliazione?

Per accedere alla procedura di conciliazione è necessario aver inoltrato un reclamo o una richiesta di risarcimento danni agli Uffici di Autostrade per l’Italia il cui esito sia stato ritenuto non soddisfacente. La domanda di conciliazione può essere presentata unicamente compilando il modulo predisposto, indicando la causale relativa alla tipologia di controversia e allegando copia del reclamo inviato e la relativa risposta. La domanda può essere effettuata senza allegare la risposta solo se non si è avuto riscontro da parte di Autostrade per l’Italia nei tempi prescritti dalla Carta dei Servizi. (*)
E’ possibile accedere alla procedura di conciliazione se l’oggetto del reclamo o la richiesta di risarcimento rientra tra le tipologie di controversie per le quali è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione.

(*)Per quanto concerne le tipologie di controversie relative alle richieste di risarcimento danni (di cui ai punti 1,2,3,4 ) i tempi di risposta sono in media di 60 gg.

Dove si presenta la domanda di conciliazione?

Il modulo per la domanda di conciliazione può essere presentato tramite:

  • l’Adoc
  • raccomandata a/r
  • FAX
  • e-mail ì

Come si svolge la procedura di conciliazione?

Chi può aderire alla conciliazione?

I clienti che non sono soddisfatti della risposta ricevuta ad un proprio reclamo o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

Il tentativo di conciliazione è effettuato da una Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita da un rappresentante del cliente indicato dalle Associazioni dei Consumatori aderenti ed un rappresentante nominato da (“Conciliatori”).
La procedura, che avrà comunque una durata non superiore a 120 gg, prevede un primo incontro tra i Conciliatori entro 30 gg lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di conciliazione. Il tentativo di conciliazione potrà avvenire anche attraverso conferenza telefonica, videoconferenza, e-mail o fax. E’ possibile per il cliente essere presente ai tentativi di conciliazione qualora lo indichi esplicitamente nel modulo di domanda. Il Conciliatore indicato dall’Associazione dei Consumatori deve tempestivamente comunicare al cliente la proposta del tentativo di conciliazione ed i relativi contenuti dell’eventuale accordo. La procedura si conclude con la firma da parte del cliente del Verbale di Avvenuta Conciliazione – che avrà efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art.1965 c.c. – o, nel caso in cui la Commissione non riesca ad individuare alcuna ipotesi/proposta di soluzione, ovvero nel caso in cui l’ipotesi/soluzione avanzata della Commissione venga respinta dal cliente, con un Verbale di Mancata conciliazione.

Quali sono i tempi di risoluzione di una domanda di conciliazione?

Se esistono i requisiti necessari per accedere alla procedura la stessa si conclude non oltre 120 gg dalla data di ricevimento della domanda

Quali sono i costi per il cliente della conciliazione?

L’accesso alla procedura di conciliazione è completamente gratuito

E’ possibile accedere alla conciliazione nel caso di reclamo espresso per telefono?

No, è necessario aver inviato alla società autostradale competente un reclamo scritto, per e – mail, lettera o fax