Energia

Conciliazione / Assistenza

Per quali casi si può attivare?

Gestione del credito: mancata riconduzione pagamenti – mancata rateizzazione – mancato /ritardato preavviso e/o distacco per morosità – mancato rimborso – mancata corresponsione degli indennizzi automatici per rettifica della fatturazione  e per emissione della fattura di chiusura non effettuate nei termini, ai sensi di quanto stabilito dall’ARERA;
Fatturazione (che non comporta rettifica di fattura): 
fatture di importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al Cliente;
Prestazioni: mancate risposte a reclami e/o richieste di rettifica fatture–mancanza e/o ritardo nelle prestazioni (allacci, preventivi, ecc.) – disservizi dei canali di contatto (call center; sportelli) – comportamento del personale – gestione della riduzione di potenza o sospensione della fornitura per contestata morosità del Cliente;
Qualità del servizio: interruzione del servizio – qualità del servizio
Prestazioni : eccessiva/scarsa pressione nell’erogazione

Consumi: Ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);

Contratto : problematiche relative al subentro contrattuale – fattispecie relative alla contemporanea fatturazione della medesima utenza di energia elettrica o gas da parte di società di vendita diverse, incluse le problematiche connesse al disconoscimento da parte del Cliente della firma apposta sui documenti contrattuali – variazioni unilaterali del contratto con termine inferiore a 60 giorni.

Come puoi attivare una procedura di conciliazione?

Possono ricorrere alla Conciliazione tutti i clienti consumatori delle società di vendita di fornitura di energia elettrica e gas.

Per avviare la procedura di Conciliazione è necessario che il Cliente domestico abbia, in precedenza, inoltrato un reclamo scritto a cui l’azienda, non abbia dato risposta entro 50 giorni solari dalla ricezione o ritenuta a motivo insoddisfacente dal Cliente.
In tali casi, il Cliente può presentare domanda alla Segreteria di conciliazione assistito dall’Adoc, che interverrà in sua rappresentanza.
Rivolgiti ad Adoc che predisporrà la pratica. L’intera procedura si svolgerà on-line.

La domanda di conciliazione deve essere sottoscritta dal cliente, utilizzando il modulo prestampato e consegnata, tramite l’Adoc, alla società in questione corredata della documentazione utile per la trattazione della controversia.
I due conciliatori designati costituiscono la Commissione Paritetica di Conciliazione concordano la data dell’incontro che potrà avvenire presso la sede della Società oppure in modalità telematica. La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (La Conciliazione, come previsto dal Codice del Consumo si conclude in 90 giorni prorogabili sino ad una durata massima di 180 giorni e sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione

L’accesso alla procedura di Conciliazione è gratuito e deve essere effettuato prioritariamente tramite una Associazione dei Consumatori scelta dal consumatore tra quelle che hanno sottoscritto il Protocollo di Conciliazione. Il Consumatore che presenti autonomamente la richiesta, dovrà accettare di essere rappresentato in conciliazione da una delle Associazioni consumatori firmatarie, a cui conferirà mandato di rappresentanza.