Intermediazione Finanziaria

Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso i clienti titolari di un Conto Corrente (persone fisiche) per reclami relativi a: – spese e commissioni – valute versamenti e accreditamenti – valute prelevamenti e addebitamenti – termini di disponibilità – vidimazione assegni – altre spese – oneri fiscali – carte .

Alla procedura potranno far potranno far ricorso:

  1. I titolari di Conto Corrente per reclami relativi alle Condizioni Economiche vigente al momento dell’esecuzione dell’operazione oggetto del reclamo. L’ambito di applicazione della procedura di Conciliazione si riferisce esclusivamente ai prodotti e servizi bancari e non a quelli collocati dall’azienda a seguito di accordi di distribuzione con terze parti.
  2. I titolari di Carte di credito per reclami relativi al disconoscimento operazioni effettuate con la Carta.
  3. PRESTITI PERSONALI e PRESTITI FINALIZZATI (per acquisto auto, elettrodomestici, etc.)
  4. CARTE DI CREDITO
  5. FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE

La controversia viene decisa secondo equità nelle ipotesi di non rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Economiche in cui emerga un danno accertato, derivante da un provato disservizio della banca.

Il Consumatore può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo per iscritto, abbia ricevuto da parte della società bancaria una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni.

La domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposta qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso.

La procedura si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di controversie particolarmente complesse, la Commissione può, a sua discrezione, prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni ulteriori. Il Consumatore viene informato dalla Segreteria di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura. Dal 1° al 31 agosto sono sospese le attività di Conciliazione e quindi il suddetto periodo è escluso dal calcolo dei termini. I termini di prescrizione sono interrotti dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del procedimento.

Le singole domande sono valutate da una Commissione di Conciliazione, composta in modo paritetico da un rappresentante della Banca e da un rappresentante di una delle Associazioni dei consumatori, che il cliente può scegliere, a tutela della massima trasparenza e correttezza delle decisioni espresse

Come sottoporre la domanda di conciliazione alla banca:

  • Scaricare la domanda; 
  • Compilarla e firmarla
  • Inviarla alla banca mediante:
    – consegna fisica in una qualsiasi filiale, oppure
    – invio elettronico del modulo