Canone Rai, domande e risposte sull’imposta TV

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la nuova normativa sul canone Rai, che ha modificato l’importo e le modalità di pagamento dell’imposta. In attesa diulteriori chiarimenti, soprattutto per i casi particolari, l’Adoc pubblica un utile vademecum sulla nuova disciplina.

Cos’è il canone TV?

E’ un’imposta che si rinnova tacitamente e che il contribuente è obbligato a pagare, salvo disdetta dell’abbonamento. Lo deve pagare chiunque detenga “uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo” (art.1 R.D.L. del 21/02/1938 n. 246).

Quanto si paga per il canone nel 2016 e come si salda?

Per il 2016 il canone annuo ordinario costerà 100 euro. Non ci sarà nessun addebito integrale nella prima fattura dell’anno.

Solo per il 2016, il primo addebito di canone sarà nella prima fattura elettrica successiva al primo luglio 2016. Nella fattura per la fornitura elettrica sarà inserita la voce di 70 euro perché comprenderà le rate dei mesi precedenti (da gennaio a luglio). I restanti 30 euro saranno spalmati nelle successive bollette. Così si arriverà alla quota di 100 euro, come sancito dalla legge di Stabilità. L’importo è stato ridotto di 13,50 euro.

A partire dal 2017 le rate saranno addebitate e quindi calcolate come somma delle rate mensili scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa. Si pagheranno dieci rate per dieci mesi, ma la modalità di pagamento (bimestrale, trimestrale, ecc..) influirà sulla tempistica. Inoltre, le domiciliazioni bancarie dei pagamenti sono estese all’importo del canone.

Nella fattura ci sarà una voce distinta a indicare l’importo del canone nella fattura elettrica.

La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo NON esonera dal pagamento del canone tv.

Chi paga il canone?

L’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica (per le utenze domestiche residenti) laddove il soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere che lo stesso soggetto abbia un televisore e che, quindi, debba pagare il canone. (Principio di detenzione)

L’imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per nucleo familiare, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso di coniugi con residenze in luoghi diversi, allora la società elettrica addebiterà il canone su entrambe le case. Lo stesso vale per ifigli: se cambiano residenza dovranno pagare il canone, anche se l’appartamento è preso in locazione o dato in comodato.

Chi è residente all’estero e ha una abitazione in Italia, deve pagare il canone tv, in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

Si paga, quindi, una sola volta per tutti gli apparecchi e per tutti i componenti della famiglia. Tuttavia, con una dichiarazione all’Agenzia delle entrate, si può attestare di non possedere l’apparecchio: le modalità di presentazione della dichiarazione di non possesso della tv saranno definite con un provvedimento da parte dell’Agenzia stessa. La dichiarazione vale per l’anno in cui la si presenta e bisogna prendersi le responsabilità di legge, anche penali.

In quali casi il canone non si paga?

Innanzitutto chi non ha il televisore non è tenuto al pagamento. Per dimostrarlo è obbligatoria una dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità che saranno definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia. La comunicazione deve essere spedita ogni anno: chi dichiara il falso va incontro a sanzioni anche penali. Non è più consentito il suggellamento degli apparecchi.
Il canone
 non si paga per le seconde case né per il solo possesso di radio, smartphone, tablet e pc (a meno che il computer non sia dotato di sintonizzatore per il segnale tv. Se vedete, quindi, la Rai in streaming, non dovete pagare il canone).

È esente dal pagamento una persona con almeno 75 anni di età e un reddito non superiore a 8.000 euro lordi l’anno. Per gli anni dal 2016 al 2018, una parte delle maggiori entrate del canone Rai rispetto alle somme già iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sarà destinata proprio ad aumentare tale limite reddituale

Casi particolari

I coinquilini (studenti e/o lavoratori) devono pagare?
Il canone dovrà essere pagato dalla persona a cui è intestato il contratto di fornitura di energia elettrica, che non necessariamente è il proprietario di casa, ma può essere anche uno studente o un lavoratore che ha sottoscritto un contratto di locazione. Anche se il televisore non è di sua proprietà o non è funzionante: importa il possesso.
Nel caso ci siano anche due coinquilini, ancora non è ben definito se questi devono pagare l’importo per intero o pagare tre diversi canoni. Si
 attende per la fine del mese il relativo decreto attuativo.

Se l’utenza non è intestata a nessuno dei coinquilini e tutti sono privi di un regolare contratto di locazione, siamo nella casistica degli abbonamenti speciali. Nel merito l’immobile può risultare un affittacamere, quindi, si legge sul sito www.abbonamento.rai.it , essendo nella categoria D, il titolare dovrà pagare per l’intero anno € 407,35 di canone.
Conviventi e partite IVA
I
 conviventi, ossia due persone non sposate, ma nello stesso stato di famiglia, devono pagare un solo canone.

I titolari di partite Iva versano l’imposta solo se posseggono il televisore in ufficio. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

Cosa succede in caso di mancato pagamento?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. I contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.