TELEMARKETING: IL CODICE DI CONDOTTA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato, lo scorso mese di marzo, il Codice di condotta* per le attività di telemarketing e teleselling, un passo in avanti per garantire una maggiore tutela della privacy dei cittadini.

Le società che aderiranno al Codice si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing (dal contatto al contratto) e dovranno, inoltre, raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).

Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.

Per l’Adoc, l’adozione del Codice di condotta da parte del Garante rappresenta un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio. È necessario, tuttavia, prevedere sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano telefonate moleste e insidiose che, spesso, nascondono delle vere e proprie truffe e intensificare gli interventi in grado di contrastare l’uso illecito del telemarketing e il mancato rispetto da parte di numerosi operatori del Registro pubblico delle opposizioni, accrescendo in questo modo le tutele a favore della privacy dei consumatori.